< FISCALITA’ NAZIONALE

Fatturazione elettronica


In questa Area Tematica la Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio si propone di rendere disponibilie tutta la documentazione inerente l'interscambio di beni con l'Italia.

In particolare, attraverso l'apposito link "Documentazione normativa e tecnica", è possibile accedere sia ai diversi riferimenti normativi e amministrativi relativi al nuovo testo normativo sull’interscambio di beni con l’Italia, sia ai Manuali Tecnici su aspetti, modalità e tracciati informatici relativi alla fatturazione elettronica nell’interscambio con l’Italia.

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio si propone inoltre di rimanere a disposizione dei soggetti interessati per avere un confronto diretto, attivabile attraverso una apposita sezione di F.A.Q., oltre a condividere qui di seguito tutte le videoconferenze avviate e organizzate sul tema.


Documentazione normativa e tecnica


La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio mette a disposizione i regolamenti, con relativi Allegati Tecnici e il nuovo testo normativo sull’interscambio di beni con l’Italia.

Sono inoltre resi disponibili i Manuali Tecnici su aspetti, modalità e tracciati informatici relativi alla fatturazione elettronica nell’interscambio con l’Italia, nell'apposita sezione denominata "Manuali tecnici sull'interscambio di beni con l'Italia".

 

 

Testi normativi relativi all'interscambio di beni Italia – San Marino

-Allegato "A" al Regolamento 8 settembre 2021 n.14 - Specifiche tecniche della fattura elettronica nell'interscambio di beni e servizi con l'Italia;

Allegato "B" al Regolamento 8 settembre 2021 n.14 - Modalità di trasmissione, ricezione e presentazione all'Ufficio Tributario delle fatture elettroniche nell'interscambio di beni e servizi con l'Italia ai fini dell'assolvimento degli obblighi fiscali vigenti;

Circolare dell'Ufficio Tributario prot.n. 92466/2021 del 31 agosto 2021 - Comunicazione codice destinatario utile ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche
Circolare dell'Ufficio Tributario prot.n. 103321/2021 del 28 settembre 2021 - Fatturazione elettronica nell’interscambio San Marino –Italia -avvio della prima fase

Manuali tecnici sull'interscambio di beni con l'Italia

I Manuali Tecnici su aspetti, modalità e tracciati informatici relativi alla fatturazione elettronica nell’interscambio con l’Italia a cura della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio.

Si precisa inoltre che il Manuale Tecnico "Interscambio Fatturazione Elettronica: Italia - Repubblica di San Marino e Allegato" rappresenta l'Allegato "B" al Regolamento 8 settembre 2021 n.14.

Ambiente di TEST per la Fatturazione Elettronica - modalità di accesso su TribWeb
Manuale Tecnico - Web Service Fatturazione Elettronica - versione 1.25 (08/11/2023)
Schema XSD per Integrazione SM Import
Foglio Stile Fattura Elettronica

FAQ - Fatturazione elettronica


In questo spazio vengono raccolte le FAQ, ovvero le domande frequenti a cui viene data risposta per contribuire a fare chiarezza su una serie di dubbi e questioni che sorgono in materia di fatturazione elettronica.

1. In caso di notifica di scarto di una fattura elettronica trasmessa all’Ufficio Tributario da parte di un operatore economico sammarinese, quest’ultimo ha la possibilità di correggere la fattura e trasmetterla nuovamente con lo stesso numero e data?

Sì, è possibile. Se lo scarto avviene da parte dell’Ufficio Tributario, l’operatore ha come limite temporale per ritrasmetterla (con stesso numero e data) i termini indicati nell’art. 1, comma 10 del Decreto n. 163/2004; se lo scarto avviene da parte dello SDI, l’operatore ha 5 giorni di tempo dalla data di comunicazione dello scarto per ritrasmetterla con lo stesso numero e data.

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2. Se un operatore economico sammarinese esegue una manutenzione su un automezzo di proprietà di un operatore economico italiano, come si deve comportare per la fatturazione del servizio e degli eventuali pezzi di ricambio e/o materiali di consumo (ad esempio olio lubrificante, liquidi etc.)?

Trattandosi di una operazione comprensiva di beni e materiali è riconosciuto il rimborso dell’imposta sulle importazioni e pertanto la trasmissione della relativa fattura elettronica deve indicare “2” come tipo merce, che però non sarà trasmessa allo SDI.

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3. Se un operatore economico sammarinese esegue una manutenzione su un automezzo di proprietà di un privato residente in Italia, come si deve comportare per la fatturazione del servizio e degli eventuali pezzi di ricambio e/o materiali di consumo (ad esempio olio lubrificante, liquidi etc.)?

Trattandosi di un privato, l’operatore economico sammarinese deve effettuare la certificazione telematica del ricavo e l’eventuale fattura rimane cartacea.

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4. Le fatture emesse dagli operatori sammarinesi nei confronti della Pubblica amministrazione italiana o di Enti e associazioni come verranno gestite?

I suddetti soggetti che presentano una partita iva prima dell’operazione sono considerati operatori economici a tutti gli effetti

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5. Nella fatturazione elettronica, per le cessioni di beni verso operatori economici italiani, il “tipo documento” e il “codice natura” come devono essere compilati?

Le fatture elettroniche trasmesse all’Ufficio Tributario da operatori economici sammarinesi devono contenere come tipo documento TD01 fattura, codice natura N3.1 esportazioni.

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6. Nelle cessioni di beni verso un operatore economico italiano, può essere emessa una fattura elettronica di acconto finanziario?

La risposta è negativa.

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7. Nella fatturazione elettronica, nell’interscambio dei beni con l’Italia, sono utilizzabili i “tipi documento” TD07, TD08, TD09?

La risposta è negativa.

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8. Un operatore sammarinese che cede un proprio bene strumentale ad un operatore economico italiano deve emettere una fattura elettronica?

La risposta è affermativa, utilizzando il “tipo documento” TD01 e il “codice natura” N3.1 e presentata come “tipo merce” 7.

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9. Come deve essere predisposta la fattura elettronica per i beni omaggio nei confronti di operatori italiani?

La fatturazione elettronica nei confronti di operatori economici italiani avente ad oggetto degli omaggi non presenta alcuna differenza rispetto alle fatture elettroniche di cessioni di beni.

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10. Con le procedure attualmente in vigore, l’operatore sammarinese quando emette una fattura cartacea nei confronti di un operatore economico italiano può indicare una sola tipologia di merce. Diversamente, come indicato nel Manuale Tecnico "Interscambio Fatturazione Elettronica: Italia - Repubblica di San Marino" una fattura elettronica può contenere righe relative ai diversi tipi merce 1, 4, 7. Questa innovazione è conseguente all’introduzione della fattura elettronica?

La risposta è negativa, in quanto dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica, la procedura prevista interessa anche la fatturazione in formato cartaceo.

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11. Con la fatturazione elettronica nell’interscambio di beni con l’Italia, sono previste nuove fattispecie di esclusione nel rimborso dell’imposta sulle importazioni?

La risposta è negativa.

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12. Un operatore economico sammarinese può emettere più fatture con lo stesso numero documento nel corso dello stesso esercizio?

La risposta è negativa. Eventualmente possono essere utilizzati diversi sezionali.

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13. L’operatore economico sammarinese che emette fattura di vendita verso un operatore economico italiano da cui ha ricevuto un acconto deve indicarlo nella fattura di saldo?

La risposta è negativa. La fattura elettronica di vendita deve indicare l’intera transazione, mentre l’annotazione di eventuali acconti è facoltativa.

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14. Nella nota di credito emessa da un operatore economico sammarinese è obbligatoria l’indicazione del documento a cui si riferisce?

A San Marino l’indicazione della fattura di riferimento è obbligatoria e l’operatore economico sammarinese deve compilare il campo “dati fatture collegate”.

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15. Nella fattispecie in cui un operatore economico sammarinese presenti all’Ufficio Tributario una nota di credito elettronica ricevuta da un operatore economico italiano, vige l’obbligo di specificare la fattura di riferimento?

La risposta è affermativa; laddove non sia già compilato dal cedente il campo “dati fatture collegate” nella nota di credito, l’operatore economico sammarinese deve provvedere alla sua compilazione nel file integrativo.

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16. Nel vostro manuale i riferimenti ai documenti di trasporto (DDT) ed il riferimento al numero linea sono stati indicati come dati obbligatori per le fatture elettroniche. La mancata indicazione è ricompresa nei controlli sintattici/semantici del HubRSM?

La risposta è affermativa, la mancata indicazione del DDT comporta il mancato passaggio al controllo. Se una fattura ha più DDT il riferimento di ogni riga al relativo DDT è obbligatorio. Questo controllo è tra i controlli semantici.

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17. In caso di acquisto di beni presso un operatore economico italiano che prima di essere introdotto in territorio sammarinese sono oggetto di una lavorazione presso un altro operatore economico italiano per conto dell’acquirente sammarinese, come devono essere presentate le due fatture?

Premesso che è richiesta una preventiva autorizzazione, si precisa che i termini di presentazione delle fatture di acquisto sono quelli ordinari. Resta inteso che la liquidazione dell’imposta sulle importazioni avverrà al momento dell’introduzione dei beni nel territorio sammarinese. L’operatore economico sammarinese dovrà collegare le due operazioni utilizzando sempre il campo “dati fatture collegate”.

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18. Come si deve comportare l’operatore sammarinese che esporta dei beni ad un cliente italiano con contratto estimatorio e simili?

In questo caso la proprietà dei beni non si trasferisce con la consegna al cliente italiano ma nel momento in cui quest’ultimo invia al fornitore sammarinese la comunicazione di aver perfezionato la vendita.

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19. Con l’entrata in vigore della fatturazione elettronica, sarà possibile utilizzare le fatture accompagnatorie?

La risposta è negativa. Tutte le cessioni di beni nei confronti di operatori economici italiani che richiedono il trasferimento degli stessi in Italia devono sempre essere accompagnati dai documenti di trasporto (DDT).

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20. Le comunicazioni dell’Ufficio Tributario relative alle fatture elettroniche come vengono recapitate ai singoli operatori economici e ai loro delegati?

Attraverso una email all’indirizzo del domicilio digitale, che è obbligatorio per legge.

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21. L'ufficio Tributario sarà responsabile della conservazione dei documenti ricevuti dallo SDI e caricati dagli operatori economici visto che sparirà il documento vidimato?

La risposta è negativa; tuttavia nella fase iniziale della nuova procedura e per un periodo transitorio, in attesa del completamento normativo sulla conservazione digitale, gli operatori economici sammarinesi sono tenuti alla loro conservazione presso la loro sede o presso un loro delegato.

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22. Tra gli operatori sammarinesi, le prestazioni servizi come vengono gestite ai fini della fatturazione elettronica?

Al momento, nei rapporti interni non è prevista fatturazione elettronica.

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23. L’operatore economico deve firmare l’XML della fattura elettronica o è facoltativo?

La firma del documento XML è facoltativa

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24. Per l'IMPORT e l'EXPORT di beni Ue e Extra Ue tutto il procedimento rimane come in precedenza (procedura doganale), quindi cartaceo?

La risposta è affermativa

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25. Quali sono i termini di presentazione all’Ufficio Tributario delle fatture elettroniche per importazioni dall’Italia?

I termini ordinari di presentazione delle fatture elettroniche passive sono i 60 giorni dalla data del documento.

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26. In caso un operatore economico sammarinese importi dei beni in base a un contratto estimatorio, conto visione o consignment stock, quali sono gli adempimenti da porre in essere?

In questo caso la proprietà dei beni non si trasferisce con la consegna al cliente sammarinese ma nel momento in cui quest’ultimo invia al fornitore italiano la comunicazione di aver perfezionato l’acquisto. Il fornitore italiano emetterà una fattura elettronica secondo i termini previsti dalla propria normativa.

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27. L’operatore economico sammarinese che acquista delle merci da operatore economico italiano, quale codice destinatario dovrà comunicare al fornitore italiano per farsi recapitare la fattura elettronica?

Dovrà fornire il codice destinatario che al momento deve essere ancora attribuito dall’Amministrazione finanziaria italiana all’Ufficio Tributario; quindi il codice destinatario sarà il medesimo per tutti gli operatori economici sammarinesi.

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28. L’operatore italiano che effettua servizi nei confronti di un operatore economico sammarinese può emettere fattura elettronica?

La risposta è affermativa, in quanto la normativa italiana prevede l’emissione facoltativa della fattura elettronica per le prestazioni di servizi.

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29. Il visto merci in ingresso a San Marino viene abolito?

La risposta è negativa; la normativa riguardante il visto merci resta invariata (Legge n. 40/1972 - articolo 6).

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30. Come funzionano le note di credito ricevute su resi o reclami relativi a merci già importate a San Marino?

In riferimento alle note di credito ricevute si possono individuare tre casistiche

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31. Per gli acquisti di beni presso operatori economici italiani per importi superiori a 5.000,00 euro, il DDT vistato non deve essere più allegato alla relativa fattura?

La risposta è affermativa.

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32. Per le fatture elettroniche per acquisti di prodotti petroliferi, si dovrà presentare il relativo allegato?

La risposta è affermativa. L’allegato dovrà integrare la fattura elettronica.

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Videoconferenza di presentazione


Videoconferenza di presentazione del progetto sulla Fatturazione Elettronica nell'interscambio di beni con l'Italia tenutasi nella Repubblica di San Marino in data 29 gennaio 2021. 

Relatori:

Dott.ssa Ida Valli - Direttore Dipartimento Finanze e Bilancio;

Ing. Eugenia Skvortsova - Capo Progetto Informatico; 

Dott. Gian Paolo Giuliani,  Consulente Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio - Fatturazione Elettronica;